Detenzione e trasporto di armi ad uso sportivo

Di frequente i praticanti necessitano di trasportare gli strumenti utili per la pratica fra casa ed il Dojo, oppure viaggiano con essi verso il luogo nel quale è previsto un evento (stage, allenamento,esami…). Non è però altrettanto noto il rapporto che tale trasporto implica nei termini di legge previsti dalla normativa sulla Pubblica Sicurezza. Così, di tanto in tanto, qualcuno può essere fermato dalle Forze dell’Ordine, che eseguono un’ovvia ispezione, data dal naturale insospettimento per il trasporto di armi….

 

 


Art. 45

Per gli effetti dell’ art. 30 della :legge, sono considerate anni. gli strumenti da punta e da taglio la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come pugnali, stilli e simili.
Art. 80
Sono considerati strumenti da punta e da taglio atti ad offendere che non possono portarsi senza giustificato motivo a norma dell’art. 42 della legge, i coltelli e le forbici con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri, le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi, e in genere, gli strumenti da punta e da taglio indicati nel secondo comma dell’art. 45 del Regolamento.

Non sono, tuttavia, da comprendersi fra detti strumenti: i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedente i quattro centimetri, non superi i centimetri sei, purchè il manico non ecceda in lunghezza i centimetri otto e in possesso, i millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama  affiancata; i coltelli e le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci centimetri di lunghezza. Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso art. 45, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all’offesa hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili. Pertanto gli strumenti sportivi destinati alle Arti Marziali (uso sportivo) quali spade, sciabole, bastoni, coltelli ecc. non sono considerati armi e quindi non sono sottoposti alla disciplina vigente sulle armi e cioè vendita, detenzione, e trasporto. In ogni caso, il trasporto dei suddetti strumenti, sarebbe opportuno che avvenga accompagnato da apposita tessera o dichiarazione rilasciate dalle società sportive di appartenenza, che comprovino la effettiva condizione di praticante di Arti Marziali e che le armi in oggetto siano custodite e riposte, durante il trasporto, nei contenitori specifici (porta armi).



One Comment

  1. Carlo wrote:

    Ciao a tutti. Vi ringrazio per le informazioni, ma non trovo il riferimento normativo. Ovvero, che legge è ? Sapete il numero ? Sapete l’anno di promulgazione ?

    Grazie a tutti

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